Orlandina Basket

 
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Comunicato Stampa

Il ricorso respinto - lunedì 6 ottobre 2008 at 18:12
CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI
Istanza di arbitrato
ex art. 5 Regolamento ad hoc
della Orlandina Basket s.r.l., con sede in Capo d’Orlando (ME), C.da Muscale n. 52, in persona del Presidente, Vincenzo Roberto Sindoni, rappresentata e difesa -come da mandato a margine del presente atto- dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso li loro studio in Roma, via *********; indirizzo mail ********; fax. ***********;
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro –F.I.P., in persona del legale rappresentate pro tempore, via Vitorchiano n. 113, Roma, fax. 06.
FATTO
1. La società Orlandina Basket ha presentato nei termini fissati dalla delibera n. 290/2008 domanda di ammissione al campionato professionistico di serie A stagione 2008/2009, corredandola di tutta la prescritta documentazione.
Non avendo la COMTEC espresso rilievi sulla regolarità della posizione della società odierna istante ed avendo la Lega società di Pallacanestro serie A inserito la stessa “nell’elenco delle società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i regolamenti circa la permanenza e l’ammissione nella Lega stessa per l’anno sportivo 2008/2009”, il Consiglio Federale, nella riunione del 26 luglio 2008, ha deliberato la ammissione della Orlandina Basket al campionato di serie A stagione sportiva 2008/2009 (cfr. delibera n. 5 del 26 luglio 2008).
La società ha, pertanto, proceduto alla integrazione del proprio organico nonché a porre in essere tutte le iniziative propedeutiche alla partecipazione al campionato.
Sennonché, con nota del 13 agosto 2008, il responsabile della segreteria Tecnica, ha convocato per il 28 agosto successivo il legale rappresentante della società istante affinché fornisse documentati sulla situazione debitoria della società nei confronti dell’ENPALS, essendo emersi, da due comunicazioni dell’Ente previdenziale in data 5 e 6 agosto 2008, pretesi mancati versamenti “relativi al periodo ottobre 2001-maggio 2008” per un importo totale di euro 616.517,33 e euro 283.239,43.
La società ha, dunque, fornito in occasione del programmato incontro i chiarimenti del caso, allegando la documentazione di supporto e dimostrando di essersi resa disponibile nei confronti dell’Enpals ad “estinguere il presunto residuo debito”, eventualmente derivante da interessi, somme aggiuntive o altro rispetto al versato.
Dopodichè la società non ha ricevuto più alcuna comunicazione sino a quando, del tutto inaspettatamente, nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2008, le è pervenuta via fax dalla Federazione copia di un telegramma inviato in pari data (ma recapitato soltanto il successivo 22 settembre) del seguente tenore testuale: “il Consiglio Federale, riunito in data 19 e 20 settembre 2008 ha deliberato di revocare la propria delibera n. 5 del 26 luglio 2008 C.U. n. 49 nella parte in cui ha ammesso la società Orlandina Basket srl al campionato professionistico 2008/2009 per tutte le motivazioni che seguiranno di cui alla presente delibera e per l’effetto revoca l’ammissione della società Orlandina basket srl al campionato di serie A 2008/2009”: motivazioni rese note soltanto alle ore 18.30 del 22 settembre 2008.
Di talché la società, presa visione del Comunicato ufficiale di codesta Camera n. 4 del 22 settembre 2008, con il quale è stato fissato alle ore 13.00 del 23 settembre 2008 il termine ultimo per la proposizione di eventuali istanze di arbitrato avverso la intervenuta revoca dell’ammissione al campionato di serie A 2008/2009, si vede costretta a redigere la presente istanza nell’arco di sole 18 ore, notte compresa, con inaccettabile compressione del diritto di difesa. Ci si riserva, quindi, di integrare i presenti motivi di doglianza nell’ulteriore termine che codesto Collegio riterrà di concedere.
Diritto
1. Violazione falsa applicazione dei principi generali vigenti in materia di funzionamento degli organi collegiali amministrativi.
Va preliminarmente rilevato che la delibera del Consiglio Federale oggetto della presente impugnativa, con la quale è stata revocata ex abrupto la già disposta ammissione della società istante al campionato di serie “A”, risulta affetta da un vizio di portata radicale, essendo stata emanata in difetto del preventivo inserimento all’ordine del giorno della questione oggetto di trattazione.
A dispetto della straordinaria rilevanza di una decisione destinata ad incidere con effetti dirompenti sul sodalizio coinvolto e tale da modificare, in prossimità dell’avvio del campionato, l’organico delle squadre ammesse a parteciparvi, attivato attraverso una riduzione disposta non già in via regolamentare e, dunque, in virtù di una previsione generale ed astratta), ma in forza di un intervento provvedimentale ad personam, il caso che ci occupa è stato vagliato e definito senza che nessuno dei consiglieri convocati per la riunione del 19/20 settembre u.s., ne fosse stato ritualmente preavvertito (al fine di consentire il pieno esercizio del sindacato sul punto si chiede che venga ordinata l’esibizione di detto verbale unitamente alle lettere di convocazione).
Il che ha ovviamente impedito che i componenti dell’organo collegiale presenti alla seduta potessero pronunciarsi sulla complessa problematica repentinamente sottoposta al loro esame con la necessaria cognizione di causa.
L’illegittimità denunciata (tale da inficiare, di per se stessa, il regolare svolgimento del processo di formazione del deliberato costituente il punto di approdo del confronto dialettico tra gli aventi diritto al voto) è aggravata dal fatto che all’adunanza consiliare in parola hanno preso parte soltanto dodici consiglieri su di un totale di ventuno!
Ed è appena il caso di notare che, non essendovi stata partecipazione totalitaria ai lavori dell’organo, l’incompletezza dell’ordine del giorno conferisce autonoma valenza invalidante ad ogni assenza registrata nella circostanza.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge 7.8.1990, n. 241, con conseguente lesione delle garanzie partecipative.
Come si è accennato, la delibera gravata è stata assunta in via di autotutela, avendo il Consiglio Federale ritenuta viziata per errore nei presupposti l’originaria determinazione ammissiva, che avrebbe omesso di riscontrare l’esistenza di debiti scaduti nei confronti dell’ENPALS, ostativi alla disposta ammissione.
Ciò sta a significare che l’atto impugnato costituisce l’epilogo di un procedimento di secondo grado, attivato al dichiarato scopo di addivenire (attraverso la rimozione del deliberato oggetto di revoca) al ripristino della legalità asseritamente violata.
Non vi è, pertanto, dubbio, che nel momento in cui la F.I.P. ha ritenuto di imboccare questa strada (diretta, tra l’altro, verso un esito tutt’affatto diverso da quello prefigurato dalla Commissione Tecnica di controllo), avrebbe dovuto darne immediata comunicazione alla società interessata, rendendola edotta dell’avvio del procedimento nelle forme previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990: norme sicuramente applicabili alla fattispecie, in quanto -per pacifico insegnamento giurisprudenziale- le Federazioni sportive, allorquando deliberano in materia di ammissione ai campionati, spendono poteri di natura pubblicistica, soggetti -in quanto tali- alle regole dell’azione amministrativa.
Tale adempimento, propedeutico all’esercizio delle facoltà di interlocuzione nelle quali si sostanzia il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, è stato invece totalmente pretermesso.
Il che ha impedito alla società istante di far valere le proprie ragioni di opposizione ad un percorso procedimentale attivato a sua insaputa, del quale ha potuto apprezzare la natura, i presupposti e l’esito soltanto a giochi fatti, quando il processo di formazione dell’atto, di cui essa era inconsapevole destinataria, si era ormai irrimediabilmente concluso!
Né si dica che all’esponente sarebbe stato consentito di esercitare il diritto al contraddittorio nella fase di interlocuzione apertasi a seguito della richiesta di chiarimenti rivoltale della COMTEC, una volta che a quest’ultima era pervenuta la segnalazione ENPALS del 6 agosto 2008.
Ciò in quanto la Commissione Tecnica ha assunto tale iniziativa nel contesto di una procedura di verifica tutt’affatto diversa, finalizzata all’accertamento della rispondenza di quanto dichiarato in sede di ammissione alla effettiva situazione debitoria della società: e, dunque, nella ben diversa prospettiva dell’eventuale applicazione di sanzioni amministrative.
Del che viene offerta inequivocabile conferma proprio dal parere conclusivamente formulato dall’organo consultivo (ma sul punto ci soffermeremo più estesamente infra.
3. Eccesso di potere per errore nei presupposti; travisamento; illogicità e contraddittorietà di comportamento.
Si è detto che, all’esito del procedimento finalizzato alla ammissione delle società al campionato professionistico di serie A, la società Orlandina su conforme parere della COMTEC (rappresentato dalla mancata inclusione della società nel novero delle società che non hanno adempiuto alle condizioni di cui alla delibera n. 290/2008) è stata iscritta al campionato di competenza, senza ché né la Commissione tecnica né il Consiglio federale esprimessero alcuna riserva sulla regolarità della posizione della società. E ciò, nonostante l’ENPALS avesse già con nota del 15 luglio 2008 pervenuta in pari data informato la FIP che la società d Pallacanestro Orlandina Basket non “risulta accorrentata con la contribuzione previdenziale da versare a questo Ente”, riservandosi “di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dovessero sopravvenire”: in tal modo dando atto della non incidenza sul procedimento di ammissione di eventuali irregolarità accertate successivamente, che avrebbero potuto, se del caso, formare oggetto di diverso procedimento.
Ne deriva che le risultanze posteriori alla disposta iscrizione non possono che essere valutate -del che ha dato lealmente atto la stessa COMTEC- non più nell’ambito della procedura di ammissione al campionato (già conclusasi con l’adozione della delibera n. 5 del 26 luglio 2008), bensì in quello di verifica e contrasto di eventuali irregolarità amministrative, assoggettate per espressa previsione del regolamento esecutivo del settore professionistico a differenti procedure e diversi regimi sanzionatori.
D’altronde che questa sia l’unica soluzione conforme al sistema delineato dal legislatore federale è comprovato dagli stessi organi interni della Federazione istituzionalmente deputati ai controlli in materia economico finanziaria, i quali, ravvisata -a loro dire- la violazione di norme in materia economica finanziaria ha proposto al Consiglio federale di applicare alla odierna istante la sanzione della penalizzazione di punti in classifica ed al pagamento di una ammenda, così come previsto dall’art. 29 del suddetto regolamento.
Risulta, infatti, dalla lettura del verbale della seduta del 15 settembre 2008 che la COMTEC non ha neanche ipotizzato che l’accertamento, postumo rispetto alla già intervenuta ammissione al campionato, di asserite irregolarità amministrative potesse comportare la revoca della stessa e ciò per il semplice fatto che tale eventualità non è contemplata da alcuna norma federale.
Di talché l’operato del Consiglio federale che, in contrario avviso con l’organo tecnico, ha preteso, mediante un improprio uso del potere di autotutela, di sanzionare la società istante per la asserita mancata corrispondenza delle comunicazione inviate rispetto alle risultanze di “successivi controlli” con la esclusione dal campionato, si manifesta palesemente illegittimo, dovendosi valutare ogni emergenza successiva alla conclusione del procedimento disciplinato dalla delibera n. 290/2008 nell’ambito delle verifiche e dei controlli di cui agli artt. 24 e segg del regolamento esecutivo.
Il che è, poi, proprio quanto accaduto nel caso di specie, postoché la COMTEC, ricevute le comunicazione dell’ENPALS del 5 e 6 agosto 2008 ha effettuato verifiche volte ad acclarare la sussistenza di eventuali irregolarità, disponendo sinanche la convocazione del legale rappresentante della società e chiedendo documentati chiarimenti; facoltà, queste, che essa ha potuto esercitare non già in virtù delle attribuzioni spettantile nell’ambito del procedimento già conclusosi con la delibera del C.F. n. 5/2008, bensì in applicazione dei poteri ad essa demandati dagli artt. 24 artt. 24 e segg del regolamento.
D’altra parte, non è un caso che la nota del 13 agosto 2008 con la quale il legale rappresentante della società è stato convocato dalla COMTEC per fornire chiarimenti non sia in alcun modo riconducibile ad un atto di avvio del procedimento di revoca del titolo in autotutela: il che se, da un lato, come già detto rileva quale autonomo vizio di illegittimità dell’operato federale, dall’altro, conferma ancora una volta la volontà di agire nell’esercizio di poteri di controllo e di verifica estranei al momento dell’ammissione delle società ai campionati.
4. Violazione e falsa applicazione, sotto molteplici profili, delle regole vigenti in tema di esercizio della potestà di autotutela.
L’operato del Consiglio Federale resterebbe meritevole di censura anche se si dovesse ritenere (quod non) legittimamente spendibile, nella situazione descritta, la potestà di autotutela.
Ciò in quanto di tale potestà è stato fatto un uso contrastante, sotto svariati profili, con i principi che in astratto ne governano l’esercizio.
E’ stata trasgredito, innanzi tutto, il principio del contrarius actus: giacchè, nonostante la revoca del deliberato originariamente assunto abbia dato luogo ad una determinazione estromissiva, costituente ad ogni effetto un diniego di ammissione al campionato, su questo specifico punto la Commissione Tecnica non è stata posta in condizione di esprimersi, essendosi essa pronunciata -come si è visto- nell’ambito del diverso contesto procedimentale, preordinato all’accertamento di irregolarità perseguibili con l’applicazione di sanzioni amministrative.
Così operando, la Federazione ha non soltanto violato la regola che le imponeva, in sede di rinnovato esercizio del potere, di coinvolgere l’organo consultivo che aveva concorso alla primitiva delibazione del caso; ma - quel che è più grave- ha addirittura preteso di attendere all’attività di rivalutazione del possesso di requisiti di ammissione al campionato (si badi bene: di carattere economico-finanziario) senza neppure consentire alla COMTEC di formulare una proposta orientata in questa prospettiva.
La verità è che si è assistito ad un surreale dialogo tra sordi: nel senso che mentre la Commissione Tecnica ha correttamente agito all’interno di un procedimento di verifica postuma della rispondenza delle dichiarazioni rese in sede di ammissione all’effettiva situazione debitoria della società, il cui esito non poteva in nessun caso rimettere in discussione la già disposta ammissione; il Consiglio Federale è andato in una direzione autentica, partendo da una premessa esattamente opposta (e, cioè, che fosse suscettibile di riesame la domanda di ammissione già positivamente delibata e, dunque, possibile di rimozione in autotutela il provvedimento originariamente assunto).
Il mancato coordinamento tra le due diverse iniziative ha dato luogo ad un vero e proprio corto circuito procedimentale, dal quale sono scaturite le incongruenze denunciate.
A tutto questo si aggiunga che il provvedimento impugnato, incorrendo in un’ulteriore obliterazione delle regole vigenti in materia di autotutela, non ha speso alcuna parola di motivazione per illustrare le ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti rispetto alla tutela dell’affidamento ingenerato nel privato con l’emanazione dell’originaria determinazione ammissiva.
5. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Prima di esaminare le motivazioni della delibera di revoca, va doverosamente rilevato che la società Orlandina non è neanche stata messa in condizione di interloquire (ma sarebbe più corretto utilizzare il termine controdedurre) in ordine alle contestazioni (come tali essendo state configurate) contenute nella delibera impugnata.
Il che rileva quale autonomo vizio del procedimento: sia che ci si muova nell’ottica di una procedura amministrativa volta alla revoca di un provvedimento che ha già dispiegato i suoi effetti (ma di questo si è già scritto), sia che si ritenga di muoversi nell’ambito di un procedimento disciplinare, rispetto al corretto svolgimento del quale risultano violate le basilari norme del principio del contraddittorio (a partire dalla mancata previa contestazione) e del diritto di difesa.
Né a tal fine, al di là della carenza delle forme, può essere presa in considerazione la nota di convocazione inoltrata dalla COMTEC alla società in data 13 agosto 2008, postoché la genericità della stessa non consentiva al destinatario di replicare puntualmente, non essendo stati resi noti gli atti dai quali sarebbero emerse le pretese irregolarità, con conseguente impossibilità per il deducente di fornire precisi chiarimenti.
Il che è reso ancor più evidente dalla circostanza, risultante sia dal verbale COMTEC del 15 settembre sia dalla delibera gravata, che tutto l’impianto del provvedimento finale si basa su di una nota ENPALS del 15 settembre 2008, incredibilmente resa nota alla società soltanto nel tardo pomeriggio del 21 settembre a seguito di formale istanza d’accesso agli atti. Nota, nella quale non solo vengono per la prima volta indicati gli atti dai quali emergerebbero i presunti debiti scaduti, ma vengono esposti importi non corrispondenti a quelli precedentemente addebitati.
6. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; errore nei presupposti;travisamento. 4. Violazione e falsa applicazione, sotto molteplici profili, delle regole vigenti in tema di esercizio della potestà di autotutela.
L’operato del Consiglio Federale resterebbe meritevole di censura anche se si dovesse ritenere (quod non) legittimamente spendibile, nella situazione descritta, la potestà di autotutela.
Ciò in quanto di tale potestà è stato fatto un uso contrastante, sotto svariati profili, con i principi che in astratto ne governano l’esercizio.
E’ stata trasgredito, innanzi tutto, il principio del contrarius actus: giacchè, nonostante la revoca del deliberato originariamente assunto abbia dato luogo ad una determinazione estromissiva, costituente ad ogni effetto un diniego di ammissione al campionato, su questo specifico punto la Commissione Tecnica non è stata posta in condizione di esprimersi, essendosi essa pronunciata -come si è visto- nell’ambito del diverso contesto procedimentale, preordinato all’accertamento di irregolarità perseguibili con l’applicazione di sanzioni amministrative.
Così operando, la Federazione ha non soltanto violato la regola che le imponeva, in sede di rinnovato esercizio del potere, di coinvolgere l’organo consultivo che aveva concorso alla primitiva delibazione del caso; ma - quel che è più grave- ha addirittura preteso di attendere all’attività di rivalutazione del possesso di requisiti di ammissione al campionato (si badi bene: di carattere economico-finanziario) senza neppure consentire alla COMTEC di formulare una proposta orientata in questa prospettiva.
La verità è che si è assistito ad un surreale dialogo tra sordi: nel senso che mentre la Commissione Tecnica ha correttamente agito all’interno di un procedimento di verifica postuma della rispondenza delle dichiarazioni rese in sede di ammissione all’effettiva situazione debitoria della società, il cui esito non poteva in nessun caso rimettere in discussione la già disposta ammissione; il Consiglio Federale è andato in una direzione autentica, partendo da una premessa esattamente opposta (e, cioè, che fosse suscettibile di riesame la domanda di ammissione già positivamente delibata e, dunque, possibile di rimozione in autotutela il provvedimento originariamente assunto).
Il mancato coordinamento tra le due diverse iniziative ha dato luogo ad un vero e proprio corto circuito procedimentale, dal quale sono scaturite le incongruenze denunciate.
A tutto questo si aggiunga che il provvedimento impugnato, incorrendo in un’ulteriore obliterazione delle regole vigenti in materia di autotutela, non ha speso alcuna parola di motivazione per illustrare le ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti rispetto alla tutela dell’affidamento ingenerato nel privato con l’emanazione dell’originaria determinazione ammissiva.
7. Violazione e falsa applicazione della corretta sequenza procedimentale eccesso di potere per comportamento illogico e contradditorio.
La motivazione addotta dal Consiglio Federale per disattendere la proposta sanzionatoria formulata dalla Commissione Tecnica costituisce la più eloquente dimostrazione degli effetti perversi cui può condurre un dialogo tra interlocutori che parlino lingue reciprocamente incomprensibili.
Dimentico (o forse ignaro) del fatto che la proposta sottoposta al suo esame nasceva da un procedimento promosso a tutt’altro fine (l’eventuale applicazione di sanzioni amministrative da irrogarsi nel presupposto della perdurante validità dell’ammissione al campionato di competenza), il Consiglio Federale ha dapprima disposto la revoca dell’ammissione e, sulla base di questa premessa, ha ritenuto inapplicabile le misure punitive proposte (penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo campionato di serie A ed ammenda), trattandosi di sanzioni in tesi applicabili alle sole società appartenenti al settore professionistico!
L’anomalia del ragionamento (basato su un’inammissibile inversione della corretta sequenza logico-temporale) sembra evidente.
Poiché è doveroso presumere che le proposte formulate da un organo investito di funzioni consultive vengano esaminate prima che l’organo deliberante si sia pronunciato sull’affare oggetto di trattazione, l’assunto del Consiglio non ha alcun senso: giacché, allorquando esso ha vagliato la proposta della COMTEC, la revoca dell’ammissione non era ancora stata disposta. Sicché l’Orlandina Basket era a qual momento (tempus regit actum) ad ogni effetto una società professionistica, essendo essa stata privata del relativo titolo sportivo soltanto successivamente, all’esito della votazione che ha ratificato il deliberato consiliare. Tanto più ove si consideri che la revoca di un atto amministrativo (quale è quella oggetto del presente giudizio) -al contrario dell’annullamento d’ufficio- dispiega effetti ex nunc e non è quindi dotata di alcuna efficacia retroattiva.
Senza dimenticare che l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 29 R.E. avrebbe dovuto essere valutata anche alla stregua della regola del tempus commissi delicti: e sotto questo profilo non vi è dubbio che le vicende di cui si discute abbiano vista coinvolta l’esponente quale società appartenente al settore professionistico, autrice di una domanda di ammissione al campionato di serie A.
Le considerazioni sopra svolte confermano -ove pure ve ne fosse bisogno- che al diniego di ammissione della deducente (conseguente alla revoca della primitiva determinazione di segno opposto) si è giunti scavalcando a piè pari l’apporto consultivo della Commissione tecnica.
In conclusione, il Consiglio Federale, lungi dal poter modificare -in costanza dello stesso- la natura e le finalità del procedimento rimesso dalla COMTEC alle sue determinazioni conclusive, una volta ravvisata la necessità di abbandonare la strada intrapresa e di seguire il percorso alternativo dell’intervento in autotutela, a tutto volere concedere avrebbe dovuto restituire gli atti all’organo tecnico di controllo, onde acquisirne una proposta coerente con il mutato scenario di riferimento.
Il che non è, invece, avvenuto, con conseguenze a dir poco paradossali conseguenze: perché, così operando, si è dato vita ad un ibrido generato dall’indebita commistione di segmenti procedimentali insuscettibili di reductio ad unum in ragione della loro assoluta eterogeneità.
8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Regolamento esecutivo. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria.
Sebbene le motivazioni del provvedimento di revoca siano state rese note con colpevole ritardo e conseguente vulnerazione del diritto di difesa della società, è comunque possibile sin da ora formulare le seguenti osservazioni sul merito della questione.
Gli asseriti debiti scaduti che la società non avrebbe dichiarato né indicato nelle scritture contabili sono individuati, per la prima volta, dalla nota ENPALS del 13 settembre 2008: trattasi di n. 3 cartelle esattoriali, la prima asseritamente notificata alla società il 15 marzo 2006 di importo pari a euro 225.598,20 (contributi e somme aggiuntive periodo 10/2001-6/2003); la seconda asseritamente notificata 22 aprile 2006, di importo pari a 902,20 (contributi e somme aggiuntive periodo 10/2001-3/2004); la terza notificata il 22 gennaio 2008 di importo pari a 769.241,24 (contributi e somme aggiuntive periodo 10/2001-12/2006).
Quanto alla prima cartella di pagamento, la società consapevolmente non la aveva indicata, ritenendo a ragione che essa non potesse costituire debito scaduto: del che ha fornito le necessarie precisazioni all’atto della convocazione della COMTEC del 28 agosto 2008.
Se è vero,infatti, che la società non ha impugnato detta cartella esattoriale è, però, altrettanto certo che essa ha impugnato l’atto di fermo amministrativo della SERIT relativo ai presunti debiti iscritti in cartella: e ciò ha fatto nel rilievo, ritenuto fondato dal giudice, della mancata notifica della cartella stessa. Il che porta a ritenere che il debito ivi iscritto non possa essere considerato scaduto, non potendo essere messo in esecuzione per omessa notifica della relativa cartella esattoriale.
Né la circostanza può essere ritenuta ininfluente, come affermato nella delibera gravata, in quanto la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Messina si sarebbe pronunciata su un fermo amministrativo, relativo a “cartelle diverse” rispetto a quelle di cui discute, postoché risulta per tabulas dalla combinata lettura del ricorso (pag. 2) e della decisione giurisdizionale che una delle cartelle ed, esattamente, quella di importo pari a euro 225.589,20 costituiva oggetto del fermo amministrativo.
Quanto alla seconda cartella quella di circa novecento euro la società scrivente nega che le sia stata mai notificata, né di ciò è stata fornita prova agli atti del procedimento: sicché, ignorandone l’esistenza l’Orlandina non poteva certamente iscrivere a bilancio o dichiarare la sussistenza del debito ivi iscritto, che comunque per la sua esiguità sarebbe inidoneo a modificare i parametri.
L’ultima cartella, quella di importo maggiore, è stata, invece, notificata alla ricorrente nel febbraio 2008 e tempestivamente impugnata dinanzi al Giudice competente. La COMTEC, essendo pendente il giudizio, “ritiene allo stato di non poter entrare nel merito e quindi esprimere un giudizio fin quando non verrà emessa idonea sentenza dal giudice competente”, tuttavia, considerato che era stata rigettata la richiesta di sospensione, assume che il relativo debito andasse comunque iscritto a bilancio. Tali considerazioni sono state recepite dal Consiglio federale.
Al riguardo si rileva che, trattandosi di cartella notificata nel febbraio 2008, l’iscrizione, peraltro, “a titolo di accantonamento prudenziale”, non potrebbe che interessare il bilancio ancora da redigere: sicché la sua mancata indicazione non potrebbe allo stato concretare la violazione contestata.
Né può sottacersi che, mancando chiare disposizioni al riguardo nella delibera n. 290/2008, la quale non fornisce alcun preciso criterio sulla base del quale individuare correttamente le poste da iscrivere nelle scritture contabili ai fini dell’ammissione al campionato, la COMTEC avrebbe quantomeno dovuto preavvertire la società della situazione, ponendola in condizione di sanare eventuali irregolarità, mediante finanziamenti infruttiferi dei soci.
D’altra parte, ammesso e non concesso che tale posta costituisse debito scaduto, se la COMTEC e l’ENPALS, per quanto di rispettiva competenza, avessero tempestivamente rilevato la presunta irregolarità entro il 5 luglio 2008 (cfr. delibera n. 290), la odierna istante avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione nel termine all’uopo concesso del 15 luglio successivo. Il che non è invece avvenuto, con gravissimo pregiudizio per la società.
Né si dica, come pure affermato nella delibera del Consiglio federale, che la COMTEC e l’organo deliberante siano immuni da responsabilità in proposito: giacché lo si ricorda l’ENPALS aveva segnalato, seppure genericamente, la sussistenza di asserite irregolarità in capo alla Orlandina il 15 luglio 2008 e dunque ben prima che il Consiglio federale disponesse la definitiva ammissione della società al campionato di competenza.
Da ultimo, non può che mettersi in luce la buona fede della società, la quale, dopo avere riallineato nel febbraio 2008 la propria posizione contributiva ENPALS mediante versamento dell’importo di circa 85.000,00 euro, ha richiesto -per il tramite del proprio consulente del lavoro- all’ente previdenziale di effettuare una verifica di eventuali somme aggiuntive ed interessi di mora, onde procedere (sebbene a suo avviso non dovuto) alla totale estinzione del “residuo presunto debito”: e ciò all’evidente fine di versare in una situazione di assoluta regolarità contributiva (cfr. documentazione in atti).
P.Q.M.
e con riserva di formulare domanda risarcitoria con rito ordinario, si chiede,che in accoglimento della presente istanza, venga annullata la delibera impugnata e, per l’effetto, confermata l’ammissione della società istante al campionato professionistico di serie A, stagione sportiva 2008/2009.
***
L’U.S. Orlandina Basket, come sopra rappresentata e difesa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) del Regolamento ad hoc, dichiara di volersi avvalere della documentazione quivi allegata.
Roma, 22 settembre 2008
Avv. Luigi Medugno Avv. Letizia Mazzarelli

Indice documenti:
1. copertina fax inviata dalla FIP in data 20.9.2008 e allegato telegramma 20.9.08;
2. telegramma pervenuto 22.9.2008;
3. delibera n. 290/2008;
4. delibera CF n. 5 del 26.7.20078;
5. convocazione COMTEC 13.8.2008 e nota ENPALS 6.82008 allegata;
6. nota chiarimenti depositata Orlandina Basket in occasione incontro COMTEC 28.8.2008 e documentazione allegata;
7. nota COMTEC 21.9.2008 di invio documenti: a) nota ENPALS 5.8.2008, b) nota ENPALS 12.9.2008;
8. copia ricorso avverso fermo amministrativo;
9. copia ricorso ex art. 422 e segg. c.p.c.;
10. verbale COMTEC 15.9.2008;
11. ordine del giorno C.F. 19,20/9/2008;
12. delibera C.F. 184/2008 (provv impugnato);
13. nota ENPALS 15.7.2008;
14. istanza d’accesso in data 21.9.2008;
15. fascicolo documenti depositati Orlandina con domanda ammissione.
16. bonifico diritti amministrativi
Avv. Luigi Medugno Avv. Letizia Mazzarelli

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Sono in vendita anche presso le agenzie del Circuito Box Office Sicilia i biglietti di tutte le gare casalinghe della Pierrel. I tagliandi saranno disponibili da tutti i lunedì precedenti la partita.
Queste le agenzie di Box Office Sicilia.

Inoltre i biglietti in prevendita saranno disponibili a Capo d'Orlando anche presso il Caffè del Corso e la Tabaccheria Valenti.

 

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