pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
2006
Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante
disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto
per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata
dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori
OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. n. 23 del 28 gennaio
2006
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da
apparecchiature elettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da
impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del
Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie
disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei
presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei
sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui
l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito
del territorio, rispettivamente, del comune o della
provincia per cui e' elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far
pervenire, non oltre il quindicesimo giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, una
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto
presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il
completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere
allegati la copia della tessera elettorale ed un
certificato medico rilasciato dal funzionario medico,
designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria
locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica
che comporta la dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali, tale da impedire
all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al
comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al
voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta
l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio
del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui
al comma 3, previa verifica della sua regolarità e
completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi
al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per
sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore
antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al
presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso
della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota
sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione
dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base
delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a
disposizione degli uffici elettorali di sezione per la
raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso
una dimora ubicata in un comune diverso da quello
d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune
d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere
a) e b) del comma 5, comunica i relativi
nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta
del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a
predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore
antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai
presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui
circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori
ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e'
aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio
elettorale di sezione nella cui circoscrizione e'
ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore
nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di
uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio,
e del segretario. Alle operazioni di raccolta del
voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di
lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione
cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la
libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle
esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più
plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali,
e sono immediatamente riportate presso l'ufficio
elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle
urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro
numero con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui
voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un
ufficio elettorale di sezione diverso da quello
d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e
di essi e' presa nota nel verbale.
Art. 2.
Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle
elezioni politiche del 2006
1. In occasione delle elezioni politiche dcl 2006, la
rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici
elettorali di sezione individuati, in una misura non
superiore al 25 per cento del totale nazionale delle
sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, e' effettuata secondo le disposizioni del
presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti
previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai
sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei
risultati dello scrutinio e' effettuata da un operatore
informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti
politici.
3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua,
all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la
rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna
scheda, utilizzando un apposito strumento informatico,
secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva
competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente
dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle
operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi
degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dai deputati,
di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, tiene
anche conto delle esigenze connesse alle modalità
operative della rilevazione informatizzata. In caso di
assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero
di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione
della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale
di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo
le disposizioni vigenti.
4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle
schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione
attesta la conformità degli esiti della rilevazione
informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli
risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio
cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il
presidente, senza per questo procedere ad
ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti
dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle
tabelle di scrutinio cartacee.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4,
negli uffici elettorali di sezione individuati, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro
della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al
comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della
trasmissione informalizzata dei risultati dello scrutinio
agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida
degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative
non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti
nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello
scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale
trasmissione informatizzata, avente carattere
esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul
procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di
convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove
possibile, i risultati della totalità degli uffici
elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e
regione ed e' svolta sulla base delle direttive emanate,
per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero
dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e
dal Ministero della giustizia.
6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed
alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche
in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.
E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157.
7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma
6 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722
per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o
riduzione dei seguenti stanziamenti:
a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61 della legge 7 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata
dalle Tabelle D e F della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
Art. 3.
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in
attuazione degli impegni internazionali assunti
dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa
la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di
osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli
osservatori internazionali sono preventivamente
accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno
venti giorni prima della data stabilita per il voto,
trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo
per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna
provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non
possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle
operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 3-bis.
Disposizioni transitorie
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche
successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o
inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:
a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la
presentazione di liste e candidature e' ridotto alla metà;
b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 3-ter.
Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei
candidati
1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni
circoscrizione o collegio elettorale e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino
residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei
quali il candidato si presenta».
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se
direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo
candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di
cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha
effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o
il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un
candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione
di cui al comma 6 ».
c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;
d) al comma 6, terzo periodo le parole: «euro
6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000».
Art. 3-quater.
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e' sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun
partito, movimento, o lista che partecipa all'elezioni,
escluse quelle sostenute dal singoli candidati di cui al
comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma
risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00
per il numero complessivo che si ricava sommando i totali
dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera
dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali
delle circoscrizioni o collegi per il Senato della
Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati».
Art. 3-quinquies.
Nomina di scrutatori e composizione della Commissione
elettorale comunale
1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo della
legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le
parole «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un
nome».
2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola
«quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».
Art. 3-sexies.
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per
motivi di servizio o missioni internazionali
1. In occasione delle prime elezioni politiche e
delle prime consultazioni referendarie previste
dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono ammessi a votare nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della
Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal
presente articolo:
a) il personale appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto
impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato,
temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora
la durata prevista della loro permanenza all'estero,
secondo quanto attestato dall'amministrazione di
appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonche',
qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani
residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari ed
associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui
all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n.
230, che si trovino in servizio presso istituti
universitari e di ricerca all'estero per una durata
complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si trovino all'estero da almeno tre mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),
sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla
legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro
i quindici giorni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
devono necessariamente registrarsi negli schedari
predisposti dai consolati finalizzati alla composizione
delle liste elettorali.
4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1
negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al
comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed
economico dei soggetti iscritti negli stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai comuni
e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di
cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per
corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto
in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del
territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in
cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni
votazione e valida limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto
dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento
delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre
2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia
sono impegnate nello svolgimento di attività
istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a),
nonche' gli elettori in servizio presso le sedi
diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi,
votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero
anche nel caso in cui non siano state concluse le intese
in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la
situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo
19, comma 4.
9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro
della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa
intesa, definiscono, in considerazione delle particolari
situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per
il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al
voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti
le schede votate ad un ufficio consolare appositamente
individuato o direttamente nel territorio nazionale
all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari e di polizia
impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i
titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro
delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di
garantire il rispetto dei principi costituzionali della
personalità e della segretezza del voto».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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