DENUNCIA IMPIANTI DI TERRA
05/10/2002 , 12.01.50 av PAPARONE GIUSEPPE
In data 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR 22-10-2001 n° 462 il quale ha cambiato la situazione relativa alle verifiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione stabilite dal DPR 547/55.
Le novità maggiori riquardano l’abolizione dei modelli A, B, C, e la possibilità per il datore di lavoro di affidare le verifiche periodiche ad organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive, in alternativa all’ASL/ARPA.
Con il nuovo decreto il datore di lavoro deve inviare, entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto di terra, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore all’ISPESL e all’ASL/ARPA.

FINANZIAMENTI PER I RIFIUTI
01/10/2002 , 20.53.03 av francesco caruso
E’ operativa la Legge Regionale a valere sul POR Sicilia sul “trattamento dei rifiuti”; la misura in questione permette di finanziare, con percentuali del 65%, l’investimento proposto da imprese che presentino programmi d’investimento finalizzati alla realizzazione di impianti che consentono di effettuare le operazioni di recupero, così come definite dal Decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni. Saranno altresì ammessi i progetti finalizzati all’utilizzazione di materie prime seconde provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili

IMPRENDITORIA FEMMINILE
01/10/2002 , 20.50.47 av francesco caruso
E’ operativa la Legge Regionale a valere sul POR Sicilia sulla Imprenditoria giovanile e femminile; la misura in questione permette di finanziare, con percentuali del 65%, l’investimento proposto da imprese di nuova costituzione o costituite da non più di un anno in particolari settori (Attività ad alto contenuto tecnologico e inerenti le nuove tecnologie, Attività nei settori dello sport, attività nei settori dello spettacolo ed attività ricreative, attività nel settore dell’editoria, attività inerente la rivalutazione degli spazi culturali e del tempo libero, servizi al turismo, ecc.)


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER GLI AGENTI CHIMICI
27/07/2002 , 13.08.03 av FRANCESCO CARUSO
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER GLI AGENTI CHIMICI

Con le disposizioni contenute nel D.LGS DEL 02/02/02 n°25, la valutazione del rischio prevista dall’art. 4 del D.lgs n.626/94, deve essere estesa anche alle sostanze pericolose (esplosivi, comburenti, infiammabili, tossici, nocivi, irritanti, cancerogeni ecc.) utilizzate nell’attività lavorativa.
La valutazione deve essere effettuata considerando:
le proprietà pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
le informazioni riportate dal produttore sulla scheda di sicurezza della sostanza.
Il termine per l’integrazione della valutazione del rischio con i rischi da agenti chimici è già scaduto il 23/06/02.

NUOVA NOZIONE DI RIFIUTO
27/07/2002 , 11.04.26 av FRANCESCO CARUSO


Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Pertanto con la nuova interpretazione della nozione di rifiuto la gestione di molti materiali e sostanze non sarà più oggetto della regolamentazione sui rifiuti. Ovviamente il detentore dovrà offrire la prova rigorosa della destinazione effettiva ed oggettiva al reimpiego.

 

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