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Verdi Orlandini - giovedì 2 marzo 2006 at 09:05
Capo d’Orlando, lì 02 marzo 2006
Spett.le Comune di Capo d’Orlando

Oggetto: Antenne di Telefonia Mobile. Transazione Comune di Capo d’Orlando / H3G s.p.a..

Il Circolo dei Verdi Orlandini,

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si rileva che, nonostante le motivate denunce di illegittimità ivi espresse e rimaste senza esito, si è venuti a conoscenza dell’approvazione di uno “schema di transazione” del contenzioso pendente con la società H3G s.p.a. in base al quale quest’ultima società verrebbe autorizzata ad installare, medio tempore, gli impianti di telecomunicazione in cima al più volte citato palazzo di via Piave, in pieno centro a Capo d’Orlando, densamente abitato a metà strada tra la scuola elementare e la scuola media, di fronte ad una casa di riposo per anziani.
Ora, l’approvazione di tale schema di transazione appare viziata da una serie di illegittimità sostanziali e procedimentali, prima fra tutte costituita dalla circostanza di essere stata adottata in assenza di regolare comunicazione di avvio del procedimento allo scrivente Circolo che, sin dalle note prot. N. 20542 e 20544/2005, aveva espressamente chiesto di ricevere tutte le comunicazioni relative al caso in oggetto, nonché, in ottemperanza alla Legge sul Procedimento, e al Diritto della “Federazione dei Verdi” Circolo di Capo d’Orlando, di partecipare al procedimento stesso.
Non solo, ma la “deroga” alla localizzazione dell’impianto prevista dalla transazione, seppur apparentemente temporanea, viola palesemente il “Regolamento per l’istallazione di infrastrutture di Telecomunicazione ed il controllo dei campi elettromagnetici” approvato con delibera di C.C. N°. 82/2005, consentendo di collocare le antenne in Zona A, ossia in una zona c.d. sensibile.
In ragione di quanto sopra,
considerato
1) che ai consumatori ed agli utenti, dei quali il sottoscritto Circolo è portavoce, sono riconosciuti dalla L. 281/98 “come fondamentali i diritti:
- a) alla tutela della salute; - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi (..); - c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (..);


- e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”;
2) che l’art. 2-bis, comma 2 del decreto legge 1 maggio 1997 n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2/CE in materia di telefonia mobile, stabilisce espressamente che “la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”;
3) che l’art. 6 della legge 349/89 stabilisce che i progetti delle opere da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale devono contenere “l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione (..) delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera, (..) la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale”;
4) che le concrete modalità con le quali la procedura di transazione è stata attuata appaiono lesive dei diritti fondamentali dei consumatori e del diritto alla salubrità dell’ambiente proprio per la mancata adozione delle misure dirette ad impedire o contrastare attività o fenomeni dannosi per l’ambiente e i consumatori, se non altro attuabile attraverso la partecipazione al procedimento delle associazioni che si prefiggono proprio tale scopo;
5) che l’assoluta mancanza di una qualsiasi regola volta a garantire la minimizzazione del rischio, la mancata valutazione della idoneità del progetto sotto il profilo della loro capacità di minimizzazione del rischio, rende certamente la transazione illegittima;
6) che, nonostante la precisa istanza di partecipazione al procedimento manifestata dal Circolo scrivente (art. 9 l. 241/90 e art. 1, comma 10, l. 249/97) indicando, peraltro, nella copiosa corrispondenza in modo analitico e puntuale quegli elementi che, a proprio avviso, avrebbero dovuto trovare spazio nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’installazione dell’impianto, l’Amministrazione procedente ha ritenuto di non dover comunicare l’avvio del procedimento di transazione, così impedendo al Circolo di offrire le proprie indicazioni e osservazioni, che, certamente, avrebbero dovuto essere valutate ed esaminate dall’Amministrazione procedente (art. 10 lett. b, l. 241/90).


Tutto ciò considerato, con la presente si
Chiede
Che Codesta Spett.le Amministrazione, valutati i motivi di cui sopra, nonché le ragioni di pubblico interesse alla tutela della salute e della salubrità dell’ambiente, voglia procedere all’annullamento in autotutela della delibera n. 15 del 13/02/2006 e dell’allegato schema di transazione.
Nell’occasione si richiede, altresì, di poter accedere, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. n. 10/91, a tutti i documenti inerenti il procedimento de quo, nonché a tutti gli atti e provvedimenti conseguenti.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti

Il Responsabile dell’area dei Nebrodi
della Federazione provinciale dei Verdi

Responsabile Regionale Territorio ed Ambiente
Arch. Prof. Giuseppe Librizzi

Il Segretario dei verdi Orlandini
Piero Di Maria

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