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ATTENZIONE per Turisti e Residenti - lunedì 3 luglio 2006 at 09:05
MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CIRCONDARIO MARITTIMO DI MILAZZO
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
N° 27/2006


IL CAPO DEL COMPARTIMENTO, CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI MILAZZO:

O R D I N A


ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le disposizioni che seguono sono in vigore durante la stagione balneare le cui date di inizio e fine sono fissate con decreto dall’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana. La balneazione è ammessa dalle ore 08:30 alle ore 19:30.
1.2 Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR, quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.
1.3 Per struttura balneare si intende ogni esercizio dove il concessionario pubblico o privato svolge attività anche a titolo gratuito di balneazione con noleggio di ombrelloni, sedie e sdraio ed eventuali cabine e/o spogliatoi
1.4 Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l’emergenza in mare il NUMERO BLU 1530. L’accesso a detto recapito è GRATUITO e deve essere utilizzato PER SEGNALARE LE ESIGENZE DEL SOCCORSO ALLA VITA IN MARE.
La Capitaneria di Porto di Milazzo può essere contattata ai seguenti numeri telefonici:
090 – 9281110 - 090 – 9223233


ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

2.1 La zona di mare riservata alla balneazione (200 metri dalla battigia delle coste pianeggianti e 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare) ed i relativi limiti alla navigazione sono disciplinati dall’Ordinanza n° 26/06 del 07/06/2006 di questa Capitaneria di Porto, le cui disposizione si allegano in stralcio alla presente.
2.2 Entro tale zona gli esercenti di stabilimenti e strutture destinate alla balneazione hanno l’obbligo di segnalare il limite dello specchio acqueo interessato alla balneazione con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, in sito ritenuto idoneo in base ai fondali prospicienti la struttura di che trattasi.
2.3 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (200 MT) , NON SEGNALATO”.
2.4 I Comuni rivieraschi per le spiagge libere ed i concessionari delle aree in concessione devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tale acque sicure (profondità massima mt. 1,60) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima ad intervalli non superiori a mt. 5, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni o i Concessionari non possano provvedere a tale sistema di segnalazione, devono darne immediata e motivata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, alla apposizione sulle relative spiagge di una adeguata segnaletica, redatta in più lingue straniere (tra le quali l’inglese), ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (mt.:1,60) NON SEGNALATO”.
2.5 Il nuotatore che si trovi fuori dalle acque riservate alla balneazione ha la facoltà di usufruire dei segnalamenti previsti per svolgere l’attività subacquea.
.

ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE


3.1 È vietata la balneazione:
a) nei Porti.
b) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, ad eccezione del Porto di Milazzo ove tale limite è elevato a metri 300.
c) in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso, ovvero per un raggio di metri 50 da pontili o passerelle di attracco, delle navi militari, mercantili, passeggeri, di qualsiasi nazionalità.
d) nel tratto di mare e di costa avente raggio metri 700 dai pontili della Raffineria di Milazzo.
e) entro un raggio di metri 100 dalle piattaforme di aspirazione acqua di mare della Società elettrica EDIPOWER di San Filippo del Mela (ME).
f) all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati.
3.2 In tutte le altre zone di mare che risultano interdette alle balneazione in forza di Ordinanze emanate da questa Autorità Marittima, nonché di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, dalle competenti Autorità Comunali. A tal fine, i Sigg. Sindaci dei citati Comuni rivieraschi sono pregati di apporre idonei cartelli monitori.

ART. 4 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO


4.1 STRUTTURE BALNEARI
4.1.1 durante l’orario di apertura, gli esercenti di strutture balneari devono attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio. Devono organizzare e garantire tale servizio con almeno un assistente, abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt. di fronte al mare o sua frazione. Qualora particolari conformazioni dell’arenile, della costa o della struttura balneare impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante, il numero degli assistenti abilitati la salvataggio deve essere incrementato in modo da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo. Inoltre i predetti esercenti hanno l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza nella misura di uno ogni mt. 150 di fronte a mare o frazione, battelli di salvataggio (con un minimo di uno). Detto assistente deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta “SALVATAGGIO”, essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività, o comunque ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. L’assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto 2, oppure in mare sull’imbarcazione di servizio o a piedi lungo la battigia. Ove non risulti assicurato tale servizio, il pubblico ufficiale accertatore procederà alla chiusura d’autorità delle strutture, fino alla verifica del ripristino del servizio, facendone menzione in apposito verbale di diffida ed apponendo cartelli ben visibili all’utenza con la seguente dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE SOSPESA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Infine, qualora in una struttura balneare sia presente una piscina e/o vasca, il gestore ha l’obbligo, in materia di servizio di salvataggio, di attenersi alle disposizioni dell’art. 14 del D. M. 18 marzo 1996, impiegando un assistente ai bagnanti a ciò dedicato in soprannumero a quelli già previsti dalle presenti disposizioni.
4.1.2 Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano della spiaggia di almeno due metri, devono essere permanentemente disponibili:
4.1.3 un binocolo; un salvagente anulare dotato di una cima di lunghezza di almeno mt 30; un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (30 - 300 MHZ), un VHF MARINO, sempre acceso durante lo svolgimento della attività balneare e sintonizzato sul canale 16 di soccorso;
4.1.4 un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, di colore rosso o arancione, recante la scritta “SALVATAGGIO”, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere in alcun caso destinato ad altri usi. È data facoltà all’esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, all’unità navale destinata al servizio di salvamento, una moto d’acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:
a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Milazzo formale istanza di utilizzo della moto d’acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua;
 polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell’espletamento del servizio di salvamento con l’ausilio di tale tipo di natante;
b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l’atterraggio;
c) le moto d’acqua dovranno essere destinate esclusivamente all’attività di salvamento e dovranno recare la scritta ben visibile “SALVATAGGIO” su entrambi i lati;
d) le moto d’acqua dovranno essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
e) le moto d’acqua dovranno essere dotate di barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d’acqua tramite sganci;
f) durante l’uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo;

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

4.1.5 In prossimità degli estremi della concessione presso la battigia devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30, oltre a quello presente sul natante di salvataggio. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia mt. 200 di fune di salvataggio tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo.
4.1.6 Qualora a proprio giudizio o a giudizio dell’Autorità Marittima, le condizioni meteomarine o per qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, gli esercenti strutture balneari dovranno issare su apposito pennone, ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione e, contestualmente, darne avviso mediante megafono. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall’inottemperanza dello stesso divieto.
4.1.7 Ogni concessionario deve dotarsi di idoneo locale di pronto soccorso ove dovrà essere tenuto pronto per l’uso del materiale di primo soccorso costituito da:
a) tre bombolette individuali di ossigeno, di un litro ciascuna, senza riduttore di pressione;
b) tre cannule di respirazione bocca a bocca di differente misura;
c) un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo”portatile”, contenti le dotazioni prescritte dalle normative vigenti.

4.1.8 Dovrà, inoltre, essere affisso, in posizione ben visibile, un cartello che riporti i numeri telefonici dei seguenti uffici:
- Capitaneria di porto di Milazzo;
- Struttura ospedaliera più vicina;
- Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Vigili del Fuoco e Polizia municipale.


4.2. SPIAGGE LIBERE

4.2.1 Nelle spiagge libere i Comuni devono provvedere a garantire un idoneo servizio di salvataggio in rapporto all’estensione della spiaggia, cosi come individuato dall’art. 2 della Legge Regionale 01 settembre 1998, n° 17. I Comuni sono così tenuti a dotare le spiagge libere delle attrezzature e dei servizi necessari per l’incolumità della vita in mare, giusta art. 1 della stessa Legge Regionale, le cui dotazioni minime sono individuate ai precedenti punti 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.7, in analogia a quanto previsto per le strutture balneari. Qualora non possano provvedere devono darne immediata motivata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta in più lingue straniere (tra le quali l’inglese), con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO SALVATAGGIO”.


ART. 5 DISCIPLINA DELLA PESCA


5.1 L’esercizio della pesca è disciplinato dalle normative vigenti in materia.
5.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. (In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti). La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto se svolta in apnea, senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione, l’utilizzazione di apparecchi ausiliari è consentita soltanto per finalità diverse dalla pesca. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto nelle ore diurne. Chi effettua la pesca in apnea o si immerge per altre finalità, deve segnalare la propria presenza in immersione con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collocata su un galleggiante o su un natante appoggio e visibile da una distanza non inferiore a 300 metri. Sul natante d’appoggio dovrà prendere posto una persona pronta ad intervenire. Il pescatore in apnea deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale della bandiera di segnalazione. L’eventuale attività subacquea, esclusa l’attività di pesca, svolta in ore notturne, deve essere segnalata con una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte e visibile da una distanza non inferiore a 300 metri.
È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di mantenersi ad una distanza non inferiore a mt. 100 dalla bandiera di segnalazione (posizionata su galleggiante o issata su unità appoggio) della presenza di un sub.
5.3 È VIETATO attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica.


ART. 6 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO – ACQUA SCOOTER E DELLE ATTIVITÀ MARITTIME SIMILARI


6.1 SCI NAUTICO
La disciplina di tale sport, anche esercitato per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiate o da Soc. sportive, Enti balneari, Scuole di sci ed altri sodalizi, è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile modificato con D.M. 15.07.1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile.
L’esercizio di tale sport dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti di navigazioni previsti dall’Ordinanza n° 26/06 del 17/06/2006 stabiliti ad una distanza non inferiore a mt 500 dalla costa. Inoltre, lo sci nautico è vietato nei porti ed entro il raggio di 1 chilometro dall’imboccatura degli stessi nonché in tutti gli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivo igienico-sanitario.

6.2 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEGLI SCOOTER D’ACQUA
6.2.1 Gli scooter acquatici ed i mezzi similari possono circolare nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni:
a) il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti (porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto), da corridoi appositamente concessi per la partenza e l’arrivo degli scooter acquatici, da campi boe o da piattaforme galleggianti;
b) l’entrata e l’uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
c) Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne ad una distanza minima dalla costa di metri 400 ed entro 1 miglio dalla costa (limite stabilito dall’Ordinanza n° 26/06 del 07/06/2006 di questa Capitaneria di Porto);
6.2.2 La condotta degli scooter acquatici è consentita ai maggiori di anni 18 (diciotto) e muniti di patente nautica.
6.2.3 Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.
6.2.4 È vietato il deposito degli scooter acquatici su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.
6.2.5 I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

6.3 DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE (PARAFLY)
6.3.1 L’esercizio di tale sport, in quanto assimilabile allo sci nautico, viene disciplinato in base al decreto 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile, modificato con D.M. 15.07.1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile rimanendo comunque necessaria la preventiva autorizzazione del Capo del Circondario Marittimo di Milazzo, anche in ordine agli specchi acquei che si intendono impegnare e alle unità navali utilizzate.
6.3.2 Nel caso in cui sia effettuato in noleggio, si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza n° 17/2003 del 03.05.2003.
6.3.3 L’esercizio di tale sport è vietato ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, nelle ore notturne e in presenza di condimeteo sfavorevoli (come stabilito dall’art. 2.3 dell’ Ordinanza n° 26/06 del 07/06/2006 di questa Capitaneria di Porto).

6.4 DISCIPLINA DEI MEZZI COLLETTIVI TRAINATI (es. BANANA BOATS)
6.4.1 All’esercizio di tale sport, per quanto assimilabile allo sci nautico, devono applicarsi le stesse disposizioni dettate dal decreto 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile, modificato con D.M. 15.07.1974 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, rimanendo comunque necessaria la preventiva autorizzazione del Capo del Circondario Marittimo di Milazzo, anche in ordine agli specchi acquei che si intendono impegnare e alle unità navali utilizzate.
6.4.2 Nel caso in cui sia effettuato in noleggio, si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza n° 17/2003 del 03.05.2003.


ART. 7 - NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITÀ DA DIPORTO

7.1 L’attività di noleggio e locazione unità da diporto è disciplinata dall’art. 10 del D.L. 535/96, convertito in legge con L. n° 647/96, nonché della propria Ordinanza n° 17/2003 del 03.05.2003.

ART. 8- CORRIDOIO DI LANCIO

8.1. La partenza e l’atterraggio di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d’acqua, nelle zone di mare prospicienti le spiagge destinate alla balneazione, deve avvenire attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio, appositamente autorizzati dall’Amministrazione concedente aventi le seguenti caratteristiche:
a) larghezza metri 20, ma potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione. Tale misura, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 anche se, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10;
b) profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione;
c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziata ad intervalli di 50 metri;
d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
e) i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l’attività di balneazione, e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.
8.2 Norme di comportamento:
a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi ad andatura ridotta al minimo;
b) le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissione di gas di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
c) l’utilizzazione dei corridoi di lancio dovrà essere lasciata libera a chiunque ne abbia necessità, nel rispetto delle sopraelencate norme di comportamento e comunque prestando la massima attenzione al fine di EVITARE DANNI A PERSONE E/O COSE;
d) all’interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione


ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura degli esercenti le strutture balneari, in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva. Analogamente le Amministrazioni dei Comuni rivieraschi devono esporla nelle spiagge destinate alla balneazione, al fine di renderla conoscibile all’utenza.
Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza la quale sostituisce ed abroga quella n° 27/2004 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 03.06.2004 nella parte in cui è in contrasto con la presente.
I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi della normativa vigente.
La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed è pubblicata all’albo di questa Capitaneria di Porto e agli albi dei Comuni rivieraschi.



IL COMANDANTE
Capitando di Fregata (CP)


Per il soccordo in mare chiamre il 1530

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