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CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO - lunedì 3 luglio 2006 at 09:12
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO
DISCIPLINA ATTIVITA’ PORTUALI DEL PORTO DI
CAPO D’ORLANDO



ORDINANZA NR. 15/2006

Il Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

ORDINA


Art.1
DEFINIZIONE AMBITO PORTUALE

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si intende per ambito portuale la zona demaniale marittima delimitata a Nord ed Ovest dal molo di sopraflutto, così come individuato nell’allegata planimetria, articolato su due bracci, uno normale alla costa è l’altro parallelo alla costa; ed a Sud ed Est dal molo di sottoflutto ed il muro di sostegno della statale 113. In ambito portuale si deve accedere dall’unico varco esistente alla radice del molo di sopraflutto.

Art.2
ACCESSO CIRCOLAZIONE E SOSTA AMBITO PORTUALE


Nell’ambito portuale sono vietati, ad eccezione di quanto stabilito nei commi seguenti, l’accesso, la circolazione e la sosta di qualsiasi veicolo e persone che non sia espressamente autorizzato dalla locale Autorità Marittima.
All’interno dell’ambito portuale i veicoli espressamente autorizzati devono circolare a non meno di 5 (cinque) metri dal ciglio dell’unica banchina esistente, ricavata lungo il primo braccio del molo di soprafutto. Il limite massimo di velocità consentita è di 10 Km/h. Tale velocità dovrà in ogni modo essere ragionevolmente ridotta in relazione al traffico esistente.
Sono consentiti l’ingresso, la circolazione e la sosta, in deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente Art.2 ) a:
A. per le necessità del loro servizio, ambulanze, automezzi appartenenti alle Forze di Polizia, FF.AA., Vigili del Fuoco;
B. mezzi di trasporto e movimentazioni merci che effettuino operazioni commerciali, non oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni;
C. auto pubbliche e auto private dotate di autorizzazione ministeriale, per solo tempo strettamente necessario all’imbarco/sbarco d’eventuali passeggeri e bagagli;
D. auto private appartenenti ad armatori/proprietari delle unità ormeggiate in porto, per il solo tempo strettamente necessario all’imbarco/sbarco e attrezzature da e per il bordo e sempre previa autorizzazione della locale Autorità Marittima.
Nei casi B., C. e D. i proprietari dei veicoli dovranno preventivamente comunicare l’ingresso in porto all’Autorità Marittima locale, che potrà impartire specifiche direttive e modalità di utilizzo delle aree portuali.
In tutti i sopracitati casi, il conducente non potrà abbandonare l’automezzo sulla banchina e/o allontanarsi da esso, rimanendo comunque responsabile dello stesso veicolo. In ogni caso i conducenti dei mezzi dovranno sempre dare la precedenza ai pedoni.
Nei limiti della disponibilità, è consentita la sosta in porto di automezzi privati, previa istanza motivata all’Ufficio Locale Marittimo di Capo d’Orlando. Gli automezzi eventualmente autorizzati devono sostare esclusivamente nelle aree di sosta all’uopo predestinate e segnalate e dovranno tenere esposto ben visibile il permesso di accesso rilasciato dal citato Ufficio.
E’ consentito il transito delle persone lungo la banchina portuale a condizione che lo stesso avvenga per motivi di carattere marittimo/portuale. E’ fatto comunque assoluto divieto di transitare o sostare nei tratti di banchina ove sono in corso operazioni commerciali o operazioni di ormeggio o disormeggio di unita’. E’ fatto altresi’ divieto di sostare nelle vicinanze di cavi di ormeggio delle unita’ presenti in porto o vicino a gru o automezzi in genere.


Art. 3
SEGNALETICA E BARRIERE


L’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando è tenuta ad apporre apposita segnaletica monitoria all’ingresso dell’ambito portuale, precisamente da ingresso Villa Bagnoli e la strada Provinciale SS. 113, nonché negli altri punti ritenuti opportuni dalla locale Autorità Marittima. La stessa Amministrazione Comunale è tenuta a posizionare, all’ingresso del molo di sopraflutto, idonea barriera mobile (sbarra e/o cancello) al fine di impedire accessi veicolari non autorizzati in ambito portuale, a posizionare apposite barriere fisse di protezione, tutto intorno la piazzola e relativa strada che dalla SS. 113 si immette nell’area portuale, nonché provvedere a collocare idonee barriere in cemento, tipo “new-jersey”, lungo tutto il ciglio banchina, in atto operativo e nelle zone comunque di pericolo, per garantire la pubblica e privata incolumità ed evitare accidentali cadute nello specchio acqueo portuale.


Art. 4
UTILIZZO DELLA BANCHINA


E’ fatto assoluto divieto di depositare merci e/o cose sulla banchina e nell’intera area portuale. E’ fatto altresi’ divieto a chiunque di depositare selle, carrelli ed imbarcazioni di qualunque tipo salvo che non sia stata concessa apposita autorizzazione e/o concessione dell’Autorità Marittima competente.


Art. 5
ENTRATA E USCITA DAL PORTO


Le unità in entrata ed uscita dal porto devono procedere con la massima prudenza e con la minima velocità consentita dalle esigenze di manovra. Le unità in uscita hanno la precedenza rispetto a quelle in entrata nel porto. E’ comunque vietato:
- navigare a velocità superiore a 3 (tre) nodi;
- attraversare l’imboccatura del porto, in qualsiasi direzione/senso contemporaneamente ad altra unita’ navale.


Art. 6
ALAGGIO E VARO


Le attività di alaggio e varo di unità navali nel porto di Capo d’Orlando e precisamente nella zona a ciò destinata, ubicata nel tratto di arenile a sud del molo di sopraflutto, possono essere eseguite solo ed esclusivamente dalle ditte autorizzate (in quanto in regola con la comunicazione, all’Autorità Marittima locale, di inizio attività ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione).
Le ditte autorizzate, devono preventivamente comunicare all’Autorità Marittima locale, l’effettuazione delle operazioni di alaggio e varo, indicando gli estremi dell’unità, e del relativo proprietario, nonché dichiarando di assumere ogni responsabilità derivante dall’attività svolta o comunque connessa con l’alaggio e varo, con conseguente manleva per l’Autorità Marittima, dichiarando altresì di operare nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di sicurezza, tutela e salute dei lavoratori. L’area interessata dalle operazione dovrà essere appositamente delimitata e transennata a cura della Ditta, per il tempo strettamente necessario all’intervento e completamente interdetta al transito e sosta di persone e/o cose. Il responsabile della sicurezza della ditta dovrà vigilare al fine di evitare possibili danni a persone e/o cose, nonché alle banchine ed arredi portuali. Le unità alate non possono essere mantenute in ambito portuale per un periodo superiore a giorni 5 (cinque). In ambito portuale sono vietate operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora tali attività costituiscano fonte di inquinamento.


Art. 7
ORMEGGIO


E’ consentito l’ormeggio di punta sull’unica banchina esistente alle unità da pesca, da diporto e da traffico limitatamente ai posti disponibili e al pescaggio, secondo la destinazione indicata nella planimetria del Porto di Capo d’Orlando, allegata alla presente Ordinanza quale parte integrante, redatta secondo i seguenti criteri:
- I° tratto banchina Molo sopraflutto, dalla 1^ alla 3^ bitta, zona di rispetto per la presenza del distributore fisso di carburanti. In tale tratto di banchina è vietato l’ormeggio e la sosta di unità navali;
- II° tratto banchina Molo sopraflutto, dalla 3^ alla 4^ bitta, è consentito il libero uso;
- III° tratto banchina Molo sopraflutto, dalla 4^ alla 5 bitta, zona destinata all’alaggio e varo unità navali, nonché per lo sbarco del pescato;
- IV° tratto banchina Molo sopraflutto, dalla 5^ alla 7^ bitta, è riservato all’ormeggio delle unità navali dello Stato, appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto o, eventualmente, alle altre Forze di Polizia e mezzi d’emergenza, nonché, durante il periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 30 Settembre, per lo svolgimento delle operazioni commerciali, di eventuali unita’ da traffico destinate al trasporto passeggeri e/o aliscafi che effettuano il collegamento con le Isole Eolie.
I proprietari/armatori delle unità navali in sosta dovranno assicurare una efficace servizio di guardiania. Dovranno pure adottare ogni cautela nelle fasi di ormeggio/disormeggio, anche tenuto conto delle eventuali persone vicino alle bitte di ormeggio.


Art.8
ANCORAGGIO


Nello specchio acqueo del Porto di Capo d’Orlando è vietato l’ancoraggio a mezzo corpo morto e gavitello salvo che sia stata assentita apposita concessione demaniale marittima nei limiti stabiliti e delle prescrizioni del titolo concessorio

Art.9
BUNKERAGGIO


Nel porto di Capo d’Orlando è possibile effettuare bunkeraggio esclusivamente nell’impianto fisso per l’erogazione di carburanti alle unità navali.
Le operazioni di bunkeraggio a mezzo dell’impianto fisso, dovranno essere eseguite osservando le seguenti prescrizioni:
- i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell’Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente del 16 maggio 1996, e successivo “Regolamento recante norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori” n° 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive e della salute;
- le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all’uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell’Interno;
- i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- non deve essere eseguita alcun’altra operazione che possa generare calore o scintille;
- durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l’eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;
- durante le operazioni di rifornimento a bordo delle unità intente alle suddette operazioni non devono essere presenti passeggeri;
- il pontile galleggiante dell’impianto di distribuzione carburanti non può essere utilizzato per finalità diverse dalle operazioni di buncheraggio e sullo stesso può salire solo ed esclusivamente personale addetto alle operazioni di rifornimento.
Non è consentito il bunkeraggio mediante autobotte.
Il Titolare dell’impianto fisso dovrà assicurare il rispetto del piano di sicurezza, avvisando l’Autorità Marittima di ogni anomalia accertata. Le unità navali in avvicinamento al detto punto fisso dovranno dare la precedenza a quelli in allontanamento. Nessuna unità navale potrà sostare nelle ore non lavorative nel detto punto fisso. Sul pontile galleggiante di ausilio al rifornimento è assolutamente vietato, imbarcare/sbarcare persone e/o cose, sostare, fumare, pescare, fare rifornimento di acqua, lavare l’imbarcazione o depositare immondizie, oli etc.
Per le unità da traffico adibite alla navigazione oltre le tre miglia dalla costa e per le navi da diporto, oltre alle suddette prescrizioni, le attività di bunkeraggio dovranno essere effettuate sotto la vigilanza del personale dei Vigili del Fuoco ovvero di Ditta autorizzata per il servizio integrativo antincendio, in almeno una unità, dotata di idonei mezzi estinguenti.


Art.10
OBBLIGHI VETTORE MARITTIMO


E’ fatto obbligo ai vettori marittimi di navi e aliscafi che trasportano passeggeri di adottare nell’ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza prima e durante l’imbarco, durante e dopo lo sbarco ed a garantire il loro sicuro ed ordinato afflusso e deflusso sin dall’ingresso dell’ambito portuale, tramite proprio personale sociale.
Ai fini di cui sopra il singolo vettore marittimo deve con proprio personale:
 organizzare l’afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire ed evitare rischi;
 organizzare e regolare l’eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitatamente al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco;
 transennare il ciglio banchina su entrambi i lati di ormeggio dell’unita’, per idonea lunghezza, assicurando, inoltre, che nessuno si avvicini alle bitte e al ciglio banchina.

Inoltre l’ingresso in ambito portuale per il successivo imbarco dei passeggeri diretti alle Navi e/o Aliscafi, dovrà avvenire attraverso l’unico varco esistente ed all’interno di corridoi pedonali all’uopo realizzati dall’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando.

Art.11
PULIZIA AMBITO PORTUALE


E’ fatto assoluto divieto di usare detersivi o sostanze similari per il lavaggio delle unita’ ormeggiate in porto. E’ parimenti vietato gettare in mare da bordo o dalla banchina rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi natura.
I rifiuti di bordo dovranno essere raccolti in idonei sacchetti di plastica che ben chiusi dovranno essere depositati negli appositi contenitori all’uopo predisposti.
Per quanto non previsto, si fa rimando all’Ordinanza n° 53/2004 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 02.08.2004.


Art. 12
SBARCO DEL PESCATO


Il luogo di sbarco dei prodotti ittici è individuato, come dal precedente art. 7, nel III° tratto banchina di sopraflutto, dalla 4^ alla 5^ bitta, ed è da effettuarsi tutti i giorni dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00

1. Le imprese di pesca interessate ad ottenere l’autorizzazione al trasporto, mediante idonei recipienti (secondo normative CEE) dei prodotti ittici per il tragitto banchina – stabilimento e/o impianto collettivo per le aste o mercato all’ingrosso riconosciuti, dovranno avanzare apposita istanza al Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. nr. 5 di S. Agata di Militello, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto c) del D.Lvo n. 531 del 30.12.1992.
2. Detta autorizzazione alla deroga al controllo sanitario sul punto di sbarco deve intendersi continuativa e non da rinnovarsi ad ogni spedizione, fermo restando la temporaneità e revocabilità di tale atto, qualora vengano meno le condizioni che ne hanno indotto il rilascio.
3. Il pescato oggetto di deroga dovrà essere sottoposto al previsto controllo sanitario presso il mercato ittico, impianto collettivo per le aste o stabilimento di destinazione prima dell’immissione in commercio.
4. Ai fini del comma precedente, si considera “piccola quantità” di prodotti della pesca, un quantitativo di 100 Kg per sbarco giornaliero.;
5. Fermo restando che i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici devono rispettare la vigente normativa in materia di circolazione stradale ed igienico-sanitaria, è fatto divieto:
a. di sostare sulle banchine portuali oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di travaso;
b. di sversare in banchina e/o direttamente in mare le acque di scongelamento del pescato accumulato negli appositi contenitori posti a fondo dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici.

Art.13
RINVII


Per quanto non espressamente regolamentato con la presente ordinanza, si rinvia alle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento d’esecuzione (parte marittima ).


Art.14
SANZIONI


I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt.1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché per quanto riguarda l’art. 12, dall’art. 15 del d. L.vo n. 531 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento. Se conduttori di unità da diporto incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.lvo n° 171/2005
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
La presente annulla e sostituisce rispettivamente l’Ordinanza n° 31/99 del 01.07.1999 e l’Ordinanza n° 30/01 in data 08.06.2001.



F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Riccardo GIANNETTO

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