Capo d'Orlando
   
Home

Orlandina Basket

My status Chat with me Skype Me™! Add me to Skype Send me a file

- Benvenuti - orlandini connessi 3003

Turismo
Home Foto  Chat Forum Cartoline Amicizia Storia Orlandini Visitatore
Turismo Pescaturismo Storia Mappe Sport Karate Telefoni utili Links- Estate Luglio
Estate Luglio Carnevale '04 Teatro '04 Teatro '05 Spettacolo Forum Bkt Sfondi P.Dino Sw.Ananda

CASE VACANZE A CAPO D'ORLANDO clicca qui!

   SocialTwist Tell-a-Friend

Comunicato Stampa ATO1 - martedì 18 settembre 2007 at 14:51

L’Associazione Consumatori Siciliani a seguito del fatto che molti cittadini dell’ATO1 si sono rivolti allo Sportello del cittadino di Patti per avere informazioni e consigli in merito all’arrivo delle fatture dell’ATO1, e dopo l’incontro avuto sia con i rappresentati del Comitato Tutela rsu e del Coordinamento dei Comitati dei 33 comuni aderenti all’ATO1, sia con i propri legali in merito all’arrivo delle bollette ATO con la dicitura acconto 2006, precisa quanto segue:
1) Le bollette inviate dall’ATO1 sono illegittime per l’applicazione dell’IVA al 10% sull’imponibile, poiché la TIA è un tributo imposto e non una tariffa così come stabilito dalla Cote di Cassazione e com’è stato affermato dalla Commissione Tributaria di Enna con le centinaia di sentenze finora emesse e dalla Commissione Tributaria regionale;
2) Con l’invio delle bollette, illegittimamente si richiede anche il rimborso delle spese postali. Infatti, com’è noto l’art. 21 del DPR 26/10/1942, n. 633 stabilisce che: “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”. Nelle fatture inviate ai contribuenti, è richiesto il pagamento di centesimi 0,83 quali “diritti postali per invio bolletta” del tutto illegittimi. Sempre a tal proposito si ricorda come Telecom Italia spa è stata condannata dal Giudice di Pace di Bologna, nella sentenza del 21/02/2003, al rimborso delle spese postali per invio fattura. Il Giudice ha chiarito che “… addebitare all’utente le spese di spedizione della fattura è condotta che viola quanto disposto dall’art. 21 comma 8 DPR 633/72”. Ancora la stessa società è stata condanna dal Giudice di pace di Maddaloni, per la stessa questione, con la sentenza del 20/12/2004. In tale sentenza il Giudice ha avuto modo di precisare, in merito alle spese di spedizione addebitate in fattura, che “.. nessuna norma legittima l’addebita delle spese di spedizione, e ubi lex voluit, dixit”. E se tutto questo non basta, il Giudice di Pace di Pozzuoli con la sentenza del 22/12/2004, condannava ancora Telecom Italia spa, tra l’altro enunciando: “.. la convenuta addebitando le spese di spedizione della fattura all’utente, in violazione di norme di legge, ha ottenuto un illecito arricchimento che comporta il diritto di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato”. A simili conclusioni perveniva il Giudice di Pace di Trento che condannava Wind Telecomunicazioni spa, nella sentenza del 20/09/2004: “… la domanda della parte attrice deve ritenersi fondata e va accolta, per effetto delle invocate disposizioni di legge menzionate, poiché la società convenuta ha gravato la bolletta di pagamento di euro 0,50 per spese di spedizione, spese che invece rimangono a carico dell’emittente della fattura per legge e come confermato da giurisprudenza di merito ormai consolidata”.
3) Ha seguito di alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite l’importo del tributo deve essere certo e circoscritto al periodo cui va riferimento e l’atto deve contenere tutte quelle indicazioni di chiarezza previste dal Codice del Consumo; pertanto non può essere richiesto un acconto, ma deve esser precisato l’importo e il periodo esatto cui ci si riferisce.
Tenuto conto di tutti questi elementi e del fatto che è stato smantellato il servizio del porta a porta, della raccolta differenziata, del compostaggio che rappresentano i pilastri del decreto Ronchi, l’Associazione Consumatori Siciliani presenterà alla Procura della Repubblica un esposto per verificare se sussiste l’ipotesi di truffa a danno del cittadino, il quale dovrà pagare un servizio diverso da quello effettuato fino a qualche mese addietro, le ragioni che hanno spinto a tale decisione e di verificare i servizi previsti dal contratto stipulato tra l’ATO e i singoli Comuni.
L’Associazione Consumatori Siciliani, ha dato il via libera all’apertura di uno Sportello del Cittadino a Capo d’Orlando considerato che il Comitato Tutela rsu e il Coordinamento dei comuni dei 33 comuni aderenti all’ATO1 hanno aderito ufficialmente da quest’estate all’Associazione. Intanto da questa settimana è stato aperto anche uno Sportello del Cittadino a Brolo in via Pirandello 1.

Il Presidente Regionale
Nicola Calabria

Prima pagina - Stampa - Home

  SocialTwist Tell-a-Friend


Copyright © 2001 orlandino.it. Tutti i diritti riservati
Webmaster e designer