Nella seduta del sette novembre 2007, il consiglio comunale, all’unanimità ha deliberato Di riattivare le procedure per la regolarizzazione della gestione del patrimonio comunale costituito dall’appezzamento di terreno denominato “Amola Morco”, applicando i seguenti criteri e condizione, distinguendo fra terreni oggetto di concessione e terreni occupati senza concessione. A) TERRENO OGGETTO DI CONCESSIONE VENDITA ai Concessionari che hanno aderito alla vendita e versato l’acconto o prezzo di vendita € 0,40 al mq più € 1,00 al mq., per il conguaglio forfetario dei canoni dovuti al comune calcolati per gli ultimi 10 anni VENDITA ai Concessionari che NON hanno aderito alla vendita o prezzo di vendita € 0,75 al mq più € 1,00 al mq., per il conguaglio dei canoni dovuti al comune calcolati per gli ultimi 10 anni REGOLARIZZAZIONE per i Concessionari che NON hanno aderito alla vendita e non aderiranno alla nuova proposta di vendita o canone annuale € 0,10 a partire dall’01.01.2007 al mq più € 1,00 al mq. per il conguaglio dei canoni dovuti al comune per gli ultimi 10 anni B) TERRENO NON OGGETTO DI CONCESSIONE Vendita ai possessori non Concessionari che aderiranno alla proposta del comune prezzo di vendita €. 0,90 al mq più € 3,10 al mq. per il conguaglio dei canoni dovuti al comune per gli anni precedenti REGOLARIZZAZIONE per i possessori non Concessionari che non aderiranno alla vendita canone annuale € 0,40 al mq più € 4,00 al mq. per il conguaglio dei canoni dovuti al comune per gli anni precedenti Per tutte le fattispecie il prezzo di vendita sarà rivalutato applicando gli indici del cd “ costo della vita” a partire dalla data di scadenza stabilita per l’adesione alla proposta di vendita. Per tutte le fattispecie il canone sarà rivalutato applicando gli indici del cd “ costo della vita” a partire dalla data di scadenza stabilita per l’adesione alla proposta di vendita. Per tutte le fattispecie l’importo del conguaglio sarà incrementato dei canoni per gli anni successivi alla scadenza stabilita per l’adesione alla proposta di vendita. C) REGOLE VALIDE PER TUTTE LE SUPERIORI FATTISPECIE Per concessionari, a cui applicare i criteri della precedente lettera A), si intendono i soggetti originariamente intestatari e i soggetti riportati in registri o atti del comune come legittimi possessori e i loro eredi. Ai restanti soggetti saranno applicati i criteri della lettera B). Termine per aderire, a pena di decadenza, alla proposta che sarà formulata dal comune: entro 90 giorni dalla ricezione della proposta. Restano a carico, oltre il prezzo e il canone, le spese di frazionamento e contrattuali (registrazione, trascrizione, voltura e diritti di segreteria). Si considera occupazione abusiva quella relativa ai terreni non oggetto di concessione o alle parti di terreno non superiori al 10% di quello oggetto di concessione. In caso di superamento del citato 10% sarà considerata occupazione abusiva tutta la superficie non concessionata. In presenza di occupazione di lotti di terreno in parte oggetto di concessione e in parte non oggetto di concessione saranno applicati in proporzione i criteri rispettivamente riportati alla precedenti lettere A) e B) . Per aderire alla proposta del comune, oltre che l’accettazione delle condizioni per la definizione o regolarizzazione del possesso l’interessato dovrà specificare a) Dati anagrafici, residenza e codice fiscale del soggetto concessionario originario oppure dell’originario occupante senza titolo b) Dati anagrafici, residenza e codice fiscale del soggetto a cui intestare il bene, con l’indicazione dei motivi e della causa che giustificano l’eventuale intestazione a soggetto diverso dal concessionario originario. c) L’impegno a versare i saldi di cui ai successivi N. 1 e 2 prima dell’atto di trasferimento, che dovrà essere stipulato entro 90 gg. dalla comunicazione del comune Ed allegare: 1) Vaglia bancario pari al 20% del prezzo di acquisto o del canone 2) Vaglia bancario pari al 50%, delle spese de frazionamento. I Concessionari che avevano aderito e versato l’acconto dovranno, a conferma della volontà di acquisto, versare il 20% del canone. Nel contratto di vendita dovrà essere previsto espressamente che l’acquirente,nel caso che voglia vendere il terreno entro nove anni dalla data del contratto di acquisto, riconosce e garantisce al comune il diritto di prelazione per lo stesso prezzo pagato al comune maggiorato delle spese contrattuali e degli interessi legali. Nel caso fossero apportate migliorie con manufatti legittimi avrà diritto al pagamento delle stesse secondo le relative fatture presentate al comune e ritenute congrue dall’U.T.C Pertanto se l’acquirente decide di vendere il terreno ha l’obbligo comunicarlo al comune che ha la facoltà di acquistarlo a preferenza di chiunque altro. Il comune dovrà comunicare la propria volontà di opzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’intenzione di vendita. Per i terreni non oggetto di concessione la giunta approverà un elenco con l’indicazione della superficie, dei confini e del presunto possessore, elenco che sarà pubblicizzato e pubblicato all’albo per 30 giorni, duranti i quali gli eventuali contro interessati presunti concessionari o possessori potranno proporre opposizione presentando i relativi documenti probatori. In mancanza potranno presentare atto sostitutivo di notorietà, asseverato dal almeno tre confinanti, da cui si dovrà rilevare il possesso e la coltivazione del lotto interessato per almeno 10 anni. Su espressa richiesta del titolare del diritto di acquisto, come definito nei precedenti punti, l’atto di trasferimento potrà essere intestato ai figli o ad alcuni di essi. Sono revocate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente dispositivo. Dare mandato all’ufficio contratti per curare tutti gli adempimenti conseguenti alla presente delibera e all’ufficio tecnico gli adempimenti relativi ai frazionamenti.
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